Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) Il Comune Informa Roccaraso, lì 20/03/2020 Tel.
Data:
20 Marzo 2020
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
Il Comune Informa |
Roccaraso, lì 20/03/2020 |
Tel. 0864/61921 – Fax 0864/6192.222
PEC: protocollo.roccaraso@pec.it
E-mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
–
SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
–
Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, si rendono note le misure previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza pidemiologica da COVID-19”, che hanno effetti diretti sui procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione, nonché sulla validità degli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020.
In particolare, si comunica che per effetto dell’art. 103, comma 1, ai fini del computo dei termini ordinatori e/o perentori relativi allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministravo previsti per norma (L.241/90 e DPR 380/2001), nonché ai fini della formazione del c.d. “silenzio assenso” della pubblica amministrazione, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020 (ovvero, se successiva, dalla data di presentazione dell’istanza e/o dell’integrazione di pratiche pendenti) e la data del 15/04/2020; pertanto, detti termini, decorreranno nuovamente, salvo diverse disposizioni normative che il Governo dovesse emanare, dal 16/04/2020 in poi.
Purtuttavia, questo Ente, compatibilmente con la gestione dell’Emergenza COVID19 in corso (è attivo il COC – Centro Operativo Comunale, che impiega quasi per intero la forza lavoro dell’Ente), cercherà di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti in corso, dando priorità a quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Inoltre si segnala che, per effetto dell’art. 103, comma 2, tutti i certificati, le attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Il Decreto Legge ha inoltre disposto, per effetto dell’art. 104, la proroga della validità fino al 31 agosto 2020 dei documenti di riconoscimento e di identità (specificati all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020; la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
In allegato la copia integrale del Decreto Legge del 17 marzo n.18 “Cura Italia”.
–
Allegati:
–
Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 14:06