Ordinanza n.9/2020 – Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini e aree verdi
– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.
Data:
20 Marzo 2020
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
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Ordinanza n. 9 del 20/03/2020 |
Roccaraso, lì 20/03/2020 |
Viale degli Alberghi 2/A
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ORDINANZA
Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini e aree verdi
IL SINDACO
VISTI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
EVIDENZIATO CHE:
- l’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
- l’art. 1, comma 1. del D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso le misure di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO CHE nonostante le prescrizioni in essere, sono stati registrati comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento e il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro);
RITENUTO che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e comunque non in contrasto con i provvedimenti del Governo, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei luoghi che possono rappresentare un polo di attrazione per bambini, giovani, famiglie, quali parchi, giardini, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.;
RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile, idonea a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all’esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;
RICHIAMATO l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VALUTATO NECESSARIO ED INDIFFERIBILE procedere ad una totale chiusura al pubblico di parchi, giardini, aree verdi pubbliche, piste ciclabili e percorsi pedonali presenti sul territorio;
VISTI gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ORDINA
con effetto immediato e sino a revoca, la chiusura al pubblico di giardini, aree verdi pubbliche, piste ciclabili e percorsi pedonali presenti sul territorio, al fine di inibirne la frequentazione.
DISPONE
- la comunicazione del presente provvedimento a :
- alla Prefettura dell’Aquila;
- alla Polizia Locale;
- alla Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
- al Settore Tecnico Manutentivo;
- la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
- di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
- di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;
- le Forze dell’ordine e la Polizia Locale cureranno la stringente attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza.
AVVERTE
Che il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
RENDE NOTO
Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato
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Allegati:
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Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 14:06