Ordinanza n.11/2020 – Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura temporanea dei Cimiteri comunali

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
7 Aprile 2020

Ordinanza n.11/2020 – Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura temporanea dei Cimiteri comunali

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 11 del 7/04/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 243

Roccaraso, lì 07/04/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura temporanea dei Cimiteri comunali

 

IL SINDACO

VISTI:

  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”;
  • il D.P.C.M. 25/02/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”;
  • il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6” applicabili sull’intero territorio nazionale;
  • il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”, applicabili sull’intero territorio nazionale
  • il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia

EVIDENZIATO che:

  • l’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
  • l’art. 1, comma 1. del D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso le misure di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che nonostante le prescrizioni in essere, sono stati registrati comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento e il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro);

RITENUTO che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e comunque non in contrasto con i provvedimenti del Governo, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile, idonea a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all’esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1° aprile 2020;

ATTESO che il D.P.C.M. 1° aprile 2020 proroga al 13 aprile 2020 l’efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;

RICHIAMATO l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO quindi di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al 13 aprile 2020, garantendo comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione delle salme;

ATTESO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere all’interno dei cimiteri comunali ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero limitato di persone in fase di commiato;

VISTO l’art. 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

  1. Con effetto immediato, fino al 13 aprile 2020, la chiusura del Cimitero del Capoluogo e del Cimitero della Frazione di Pietransieri, garantendo l’esecuzione dei servizi di trasporto, ricevimento dei feretri e delle operazioni cimiteriali e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero limitato di persone in fase di commiato;
  2. Di sospendere all’interno dei cimiteri comunali ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

DISPONE 

  1. la comunicazione del presente provvedimento a :
  • in via preventiva alla Prefettura dell’Aquila;
  • alla Polizia Locale;
  • al Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
  • Al Settore Tecnico Manutentivo;
  1. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
  2. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
  3. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;
  4. Le Forze dell’ordine e la Polizia Locale cureranno l’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

RENDE NOTO

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato

Allegati:

Ordinanza n. 11/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06