ORDINANZA N. 16 del 07/06/2022 – Prevenzione incendi e caduta alberi lungo la linea ferroviaria

Data:
7 Giugno 2022

ORDINANZA N. 16 del 07/06/2022 – Prevenzione incendi e caduta alberi lungo la linea ferroviaria
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COMUNE DI ROCCARASO

(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 16 Reg. Ord.
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 420/2022

Roccaraso, lì 07/06/2022

 

PREVENZIONE INCENDI E CADUTA ALBERI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA

 

IL SINDACO

VISTA la nota della Rete Ferroviaria Italiana n. RFI-DOI.T.AN.UP\A0018\P\2022\0000464 del 27/05/2022, acquisita di pari data al prot. n. 4726 dell’Ente Comunale di Roccaraso, nella quale si richiede di emettere l’ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per l’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli art. 48, 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

DATO ATTO che le norme richiamate (rif. art. n. 48, 52 e 55) prevedono che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, e la misura indicata può, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati, o, al minimo, di 1 metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiori di metri 1,50.;

DATO ATTO altresì che gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’ altezza massima superiore a metri quattro non possono essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due, dove, nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;

DATO ATTO che, ancora per le norme richiamate (rif. art. 55), i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra, che possono cagionarsi rischi di:

  • Possibile caduta di alberi o rami, tali da invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria e la sicurezza dei viaggiatori;
  • Pericolo d’incendio delle aree adiacenti alla sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO, quindi, opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà della stessa amministrazione comunale (se presenti), relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l’Art. n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;

VISTO il D. Lvo n. 112198, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57

VISTO l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contundibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

VISTO  il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

O R D I N A

A tutti i proprietari, possessori detentori a qualunque titolo comunque coobbligati dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria nel territorio del Comune di Roccaraso, ciascuno per particella catastale di propria competenza, ancorché gestiti da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio del Comune di Roccaraso, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e la sicurezza dei viaggiatori.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a tali organi di controllo: al Comando della Polizia Locale, al Comando Carabinieri/Forestale dello Stato ed al Comando Vigili del Fuoco.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Dott. Francesco Di Donato


Allegati:

Ordinanza n. 16/2022

Ultimo aggiornamento

7 Giugno 2022, 16:56