Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo Risorse L. 431/1998 – Annualità 2021 (Locazioni anno 2020)

Data:
19 Novembre 2021

Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo Risorse L. 431/1998 – Annualità 2021 (Locazioni anno 2020)
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COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Pubblicazione in Albo Pretorio n. 756/2021

Roccaraso, lì 19/11/2021

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61922.206 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visto l’art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni  in locazione;

Visto il Decreto–Legge n. 240 del 13/09/2004, convertito dalla Legge 12/11/2004, n. 269;

Visto il Decreto-Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n.133;

Letta la nota n. 3025 del 01.04.2019 del Ministero delle infrastrutture;

Letta la nota n. 407042 del 19.10.2021 DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE – SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E, SCOLASTICA – UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE – REGIONE ABRUZZO avente ad oggetto: “DECRETO 19 luglio 2021 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021. (GURI n.197 del 18- 08- 2021)”;

RENDE NOTO

Che l’Ente intende quantificare l’entità delle possibili risorse che potrebbero essere assegnate per il beneficio: ”Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo. Risorse L. 431/1198 – Annualità 2021 (Locazioni Anno 2020)”; i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

Resta inteso che l’istanza prodotta sarà accolta con rimborso disposto solo in caso di effettiva concessione delle risorse da parte della Regione Abruzzo.

 

Art. 1 Requisiti per l’accesso

Nel periodo di pubblicazione del bando (19/11/2021 – 20/12/2021) il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

► Cittadinanza italiana;

► Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);

► Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;

► Residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;

► Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

► Non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98;

► Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Roccaraso né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;

► Essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Roccaraso e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro (presso l’Agenzia delle Entrate) 1

► Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di affitto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In questo caso il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile.

► Non essere in possesso di patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come da attestazione Isee;

► Possono essere accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

► Il Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota

destinata all’affitto del reddito di cittadinanza;

► Lo stesso decreto conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 comma 4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a 35.000 €. La riduzione del reddito2 può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.. Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge.

► Essere titolare di redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 21 della Legge 05.08.1978,

  1. 457: “qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione

dell’aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%

 

Art. 2 Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento Attestazioni Isee in corso di validità

I canoni di locazione sono quelli effettivamente pagati nell’anno 2020

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

 

Art. 3 Nucleo famigliare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo famigliare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N. 159);

 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda, compilata e firmata dall’interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità della persona che ha firmato (art. 38 DPR n. 445/2000), dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 20.12.2021.

  • consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;
  • spedita con raccomandata R. (in tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale) indirizzata a:

“Comune di Roccaraso , Ufficio Politiche sociali, Viale degli Alberghi, 2/A. – 67037 Roccaraso”.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà riportare la firma leggibile del richiedente, unitamente ad una copia leggibile non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato, anche ai fini della veridicità della sottoscrizione. L’inammissibilità della domanda non sarà sanabile in sede di ricorso.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati come necessari sul modulo di domanda reso disponibile dal Comune.

 

Art. 5 Entità del contributo

  1. Il pagamento del contributo sarà disposto solo in caso di finanziamento da parte della Regione Abruzzo fino ad esaurimento delle risorse

Di norma il contributo massimo (di seguito “contributo teorico”) è così calcolato: non potrà mai superare il 70% del canone.

Dal contributo assegnato dalla Regione Abruzzo saranno scomputate le detrazioni di cui all’imposta sul reddito delle persone fisiche ottenute dai conduttori per l’anno 2020.

Fascia – Entità del contributo

Fascia A Il contributo teorico sarà tale da ridurre l’incidenza del canone di affitto sul reddito al 14% per un massimo di € 3.100,00;

Fascia B Il contributo teorico è tale da ridurre l’incidenza del canone di affitto sul reddito al 24% per un massimo di € 2.325,00;

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserverà di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il computo del contributo, di norma, è a cura della Regione Abruzzo.

Il contributo è riferito al periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, e sarà rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

 

Art. 6 Modalità di pagamento del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, qualora assegnate ed erogate.

Il contributo sarà erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone d’affitto: gli aventi diritto devono presentare, unitamente alla domanda, copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto (in regola con il pagamento dell’imposta di bollo di € 2,00) riferite all’ANNO 2020 e copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di registrazione per l’ANNO 2020.

Il contributo non potrà essere erogato:

  • In assenza di presentazione della documentazione prevista dal presente Avviso;
  • Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procederà nei seguenti modi:
    1. per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
    2. per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione

In caso di morosità nel pagamento del canone di affitto, il contributo integrativo destinato al conduttore potrà essere erogato al locatore, in modo da sanare la situazione di morosità. Il contributo verrà assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell’appartamento oggetto del contratto.

Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali;

 

Art. 7 Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell’art. 6, sarà assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo verrà assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Detto requisito verrà valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non potrà, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, sarà assegnata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

 

Art. 8 Autocertificazione, controlli e sanzioni

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate sarà effettuata a campione dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

L’Amministrazione eseguirà controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre l’Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo, alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L’Amministrazione verificherà, tramite controlli a campione, che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell’erogazione del contributo, copia dell’apposita documentazione.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016.

 

Art. 9 Informazioni e ritiro delle dei moduli

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:

Albo pretorio On-Line del Comune di Roccaraso;

Portale istituzionale del Comune di Roccaraso: https://www.comune.roccaraso.aq.it

Potrà essere richiesto a mezzo e-mail sulle seguenti caselle:

davide.daloisio@comune.roccaraso.aq.it

daniela.ditommaso@comune.roccaraso.aq.it

protocollo@comune.roccaraso.aq.it

Nella modulistica sono richieste informazioni che potranno essere utilizzate nel caso in cui la Regione Abruzzo non dovesse rendere disponibile la piattaforma per inserimento dati finalizzati al computo dell’eventuale contributo.

 

Art. 10 Informazioni e ritiro delle domande

Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Ente rispetto alle istanze che perverranno.

Si ribadisce che le istanze saranno utilizzate prioritariamente per il computo del valore presuntivo del contributo che la Regione Abruzzo utilizzerà per la ripartizione del Fondo Nazionale 2021.

In caso di effettiva assegnazione ed erogazione del contributo economico da parte della Regione Abruzzo, il Comune di Roccaraso redigerà apposita graduatoria per l’assegnazione del contributo in favore degli aventi diritto; la ripartizione del contributo sarà funzionale alle risorse assegnate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98.

Roccaraso, 17 novembre 2021

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Avv. Davide D’Aloisio

Documento:

Bando Locazioni Anno 2020 (Annualità 2021)

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2021, 18:44