Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – D.P.C.M. 9 marzo 2020 – Comunicato del Sindaco del 10/03/2020

  COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Il Comune Informa Roccaraso, lì 10/03/2020 Viale degli Alberghi 2/A Tel.

Data:
10 Marzo 2020

Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – D.P.C.M. 9 marzo 2020 – Comunicato del Sindaco del 10/03/2020

 

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Il Comune Informa

Roccaraso, lì 10/03/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

 

 

Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID – 19 – D.P.C.M. 9 marzo 2020 – Comunicato del Sindaco

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha emesso, in data 09 marzo 2020, un nuovo Decreto con cui sono state estese a tutto il territorio nazionale le diposizioni già adottate per la cosiddetta zona rossa, con valenza dal  10 marzo al 3 aprile 2020.

Sono previste misure molto restrittive esteso ora su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, che prevedono, tra l’altro:

  • che si evitino gli spostamenti, salvo quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o per stato di necessità e motivi di salute da dichiararsi mediante autocertificazione;
  • il divieto assoluto per le persone in quarantena o positive al coronavirus di lasciare la propria abitazione;
  • per chi abbia febbre a 37,5° o difficoltà respiratorie, anche se non positivo al coronavirus, la forte raccomandazione a non uscire di casa ed a contattare il proprio medico curante;
  • il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalla 6 alle 18, con obbligo, a carico del
  • gestore, di disporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamato strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), con  sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sono chiusi tutti gli impianti e le piste da sci;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è altresì sospesa ogni attività;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • sono sospese le Messe e tutte le cerimonie religiose, compresi funerali e matrimoni; i luoghi di culto potranno rimanere aperti solo adottando le misure atte a garantire che non si registri un assembramento di persone;
  • sono chiusi asili nidi, scuole di ogni ordine e grado e Università;
  • sono chiusi i Musei e tutti i luoghi di cultura;
  • sono sospesi i concorsi pubblici.

Si ribadisce inoltre la raccomandazione a non uscire di casa per anziani e persone affette da patologie, e si raccomanda A TUTTI di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari.

 

Allegati:

Comunicato del Sindaco del 10/03/2020

Ordinanza Sindacale n.6 del 10/03/2020

Informativa – Supporto consegne agli anziani

Informativa – Domande e risposte rapide

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06