Ordinanza Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 – Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – (20A06211) (GU Serie Generale n.

Data:
12 Novembre 2020

Ordinanza Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 – Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

(20A06211) (GU Serie Generale n. 280 del 10-11-2020)

Roccaraso, lì 12/11/2020

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Ordinanza Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 – Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e in particolare l’art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 9 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Visto il verbale n. 125 della seduta del 9 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano;

 

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all’allegato 1 e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all’allegato 2.

 

Art. 2

Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza 4 novembre 2020, richiamata in premessa, la presente ordinanza produce effetti dall’11 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni. La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 10 novembre 2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE
On. Roberto Speranza

Allegato 1

a) Abruzzo
b) Basilicata
c) Liguria
d) Toscana
e) Umbria

 

Allegato 2

a) Provincia autonoma di Bolzano


Allegati:

Ministero della Salute – Pubblicazione Ordinanza del 10/11/2020

Ministero della Salute – Ordinanza del 10/11/2020

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06