Ordinanza n.12/2020 – Ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Utilizzo di mascherine e altri dispositivi di protezione
– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.
Data:
7 Aprile 2020
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
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Ordinanza n. 12 del 7/04/2020 |
Roccaraso, lì 07/04/2020 |
Viale degli Alberghi 2/A
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ORDINANZA
Ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Utilizzo di mascherine e altri dispositivi di protezione
IL SINDACO
VISTI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”;
- il D.P.C.M. 25/02/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”;
- il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6” applicabili sull’intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”, applicabili sull’intero territorio nazionale
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6”, applicabili sull’intero territorio nazionale;
PRESO ATTO della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’evolversi dei contagi nell’ambito del territorio comunale;
EVIDENZIATO che:
- una delle misure di precauzione raccomandate è l’utilizzo della mascherina e dei guanti monouso al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus anche in presenza di soggetti asintomatici;
- nelle attività commerciali di ogni categoria merceologica e dimensione, negli uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito, farmacie e parafarmacie, si verifica costantemente un afflusso di utenti;
RITENUTO:
- che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e comunque non in contrasto con i provvedimenti del Governo;
- di dover adottare pertanto ulteriori misure precauzionali, tese a prevenire la diffusione del COVID – 19, che specifichino quanto disposto dai D.P.C.M. sopra richiamati, con particolare riferimento all’assunzione di protocolli anti contagio;
ATTESO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, nell’ambito del territorio comunale,
RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile, idonea a tutelare la salute pubblica;
VISTO il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 l’efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;
VISTO l’art. 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ORDINA
- Con effetto immediato, fino al 13 aprile 2020, in via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID – 19, negli orari di apertura, presso gli esercizi commerciali, gli uffici pubblici, gli uffici postali, gli istituti di credito, le farmacie e le parafarmacie ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito l’accesso solo ed esclusivamente indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, come sciarpe, foulard o simili qualora non sia stato possibile reperirle.
- In ogni caso, a cura dei responsabili degli uffici e dei titolari degli esercizi, dovranno essere garantite le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 ed in particolare la distanza interpersonale di almeno un metro, l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza, l’utilizzo da parte degli esercenti delle attività commerciali di mascherine e guanti monouso.
DISPONE
- la comunicazione del presente provvedimento a :
- alla Prefettura dell’Aquila;
- alla Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
- ai responsabili dei Settori interessati del Comune;
- alle Associazioni di categoria;
- la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
- di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
- di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;
- l’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020;
- le Forze dell’ordine e la Polizia Locale cureranno l’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.
RENDE NOTO
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato
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Allegati:
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Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 14:06