Ordinanza n.14/2020 – Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale – Revoca Ord. Sind. n. 10/2020
– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.
Data:
18 Maggio 2020
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
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Ordinanza n. 14 del 18/05/2020 |
Roccaraso, lì 18/05/2020 |
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ORDINANZA
Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale – Revoca Ordinanza Sindacale n. 10 del 31 marzo 2020
IL SINDACO
VISTI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 8/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 9/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20/3/2020;
- il D.P.C.M. 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, articoli 2 e 3;
- il D.P.C.M. 01/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 10/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che con propria Ordinanza n. 10 del 31 marzo 2020, avente ad oggetto:” Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale“, con decorrenza immediata e fino a revoca del provvedimento, è stata disposta la seguente regolamentazione temporanea della circolazione stradale nel centro abitato di Roccaraso Capoluogo, e segnatamente:
- istituire il divieto di accesso e transito in Via Napoli: in corrispondenza intersezione S.S. 17 / Via Napoli;
- istituire il divieto di accesso e transito in Viale dei Tigli: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / Viale dei Tigli;
- istituire il divieto di accesso e transito in Via P.P. Pasolini: all’altezza incrocio con Via Pietransieri / S.S. 17;
- istituire il divieto di accesso e transito in Strada Comunale A. Spataro – all’altezza Santuario Madonna della Portella / Via A. Spataro;
e garantito quale unico accesso al Centro abitato di Roccaraso esclusivamente da S.S. 17 (Direzione Sulmona – Roccaraso) – S.R. 437 (Viale Roma), in entrata ed in uscita.
VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l’art. 1 che recita:
- A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
PRESO ATTO dell’attuale stato della situazione epidemiologica e ritenuto di dover revocare le misure adottate al fine di rafforzare la prevenzione e controllo sul territorio comunale, di cui all’Ordinanza Sindacale n. 10 del 31 marzo 2020, in ragione della diffusività del virus, allo scopo di prevenzione e precauzione, nonché di sicurezza ed ordine pubblico;
SENTITO in merito il Comandante della Polizia Locale – Responsabile del Settore V, Ten. Mario Trilli;
RITENUTO conseguentemente necessario revocare la succitata precedente Ordinanza n. 10 del 31 marzo 2020, avente ad oggetto:” Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale“;
RICHIAMATO l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada;
DISPONE
la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 31 marzo 2020, avente ad oggetto:” Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti in materia di viabilità e traffico – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale“, a far data dal 18 maggio 2020.
DISPONE, altresì
- la comunicazione del presente provvedimento a :
- alla Prefettura dell’Aquila;
- alla Polizia Locale;
- alla Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
- al Responsabile del Settore V – Tecnico Manutentivo;
- la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
- di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione.
RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’articolo 3, quarto comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Ten Mario Trilli – Responsabile del Settore IV – Polizia Locale;
Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato
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Allegati:
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Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 14:06