Ordinanza n.15/2020 – Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali – Revoca Ordinanza n. 13/2020

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
18 Maggio 2020

Ordinanza n.15/2020 – Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali – Revoca Ordinanza n. 13/2020

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 15 del 18/05/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 327

Roccaraso, lì 18/05/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19
Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali
Revoca Ordinanza n. 13 del  3 maggio 2020

 

IL SINDACO

VISTI:

  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
  • il P.C.M. 10 aprile 2020 che ha prorogato al 3 maggio 2020 l’efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale)”, con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, alle lettere d) ed e), fino al 17 maggio 2020, dispone:

  1. d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco

può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

  1. e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

VISTO l’art. 1, comma 9, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale del 16 maggio 2020, n. 125, che testualmente recita:

  1. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

PRESO ATTO dell’evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover revocare le ulteriori  misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 di propria competenza, adottate in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con propria Ordinanza n.  13 del  3 maggio 2020;

RITENUTO che a far data dal 18 maggio 2020 risulta possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, per l’accesso del pubblico ai parchi, ai giardini e aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, con l’eccezione dei parchi giochi, per i quali si ritiene di dover attuare degli interventi al fine di  assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

RITENUTO  conseguentemente necessario revocare la propria precedente Ordinanza n. 13  del 3 maggio 2020, avente ad oggetto:”Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali“;

RICHIAMATO l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dalla data del 18 maggio 2020, fino a revoca, la chiusura al pubblico dei parchi giochi presenti nel territorio comunale.

DISPONE

la revoca dell’Ordinanza n. 13 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto:” Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali”,  a far data dal 18 maggio 2020,

DISPONE, altresì

  1. la comunicazione del presente provvedimento a :
  • alla Prefettura dell’Aquila;
  • alla Polizia Locale;
  • alla Comando Stazione Carabinieri di Roccaraso;
  • al Settore Tecnico Manutentivo;
  1. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.roccaraso.aq.it.;
  2. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell’articolo 3, quarto comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo D’Amico – Responsabile del Settore V –  Manutentivo;

Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato

Allegati:

Ordinanza n. 15/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06