Ordinanza n.24/2020 – Divieto assoluto di accensione fuochi nel centro abitato e nelle zone boschive e divieto di accesso alle automobili e/o mezzi non autorizzati all’interno delle zone boschive nel territorio comunale

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
29 Luglio 2020

Ordinanza n.24/2020 – Divieto assoluto di accensione fuochi nel centro abitato e nelle zone boschive e divieto di accesso alle automobili e/o mezzi non autorizzati all’interno delle zone boschive nel territorio comunale

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 24 del 29/07/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 518

Roccaraso, lì 29/07/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

ORDINANZA

Divieto assoluto di accensione fuochi nel centro abitato e nelle zone boschive
e divieto di accesso alle automobili e/o mezzi non autorizzati all’interno delle zone boschive nel territorio comunale

 

IL SINDACO

 

Visto che la corrente stagione estiva caratterizzata dal perdurare di temperature elevate e dall’assenza di precipitazioni a carattere piovoso favorisce il rischio di incendi;

Atteso che il territorio comunale è contornato da zone a verde e zone boschive con alto rischio di incendi che potrebbero causare danni al patrimonio forestale, al paesaggio ed alla fauna ed in particolare la zona denominata “Campetto degli Alpini” posta nelle strette vicinanze ed a ridosso del centro abitato di Roccaraso, caratterizzata da vegetazione fitta costituita da essenze arboree di basso e alto fusto;

Rilevata l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a causa di probabili incendi ed in particolare nelle zone boschive all’interno del territorio Comunale di Roccaraso caratterizzata dalla crescita spontanea della vegetazione posta ai margini delle strade e sui terreni incolti;

Visto che nel periodo estivo ed in concomitanza con le festività del corrente mese è consuetudine effettuare nel territorio comunale escursioni e scampagnate con accensione di fuochi per barbecue, nelle zone boschive ed in particolare nella suddetta zona “Campetto degli Alpini” posta nelle vicinanze del centro abitato di Roccaraso, causando pericolo di incendi favoriti dalle condizioni climatiche di siccità;

Ritenuto necessario di adottare un provvedimento atto alla prevenzione di incendi a tutela della popolazione e del paesaggio nel territorio comunale;

Visto l’art.15 della Legge n.225 del 24.02.1992, che riconosce il Sindaco come autorità locale di Protezione Civile;

Visto l’art. 50 e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che prevede che il Sindaco, adotti con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

  1. il divieto assoluto su tutto il territorio Comunale, con effetto immediato e per tutto il periodo estivo, l’accensione di fuochi di qualsiasi genere nel centro abitato, nelle zone boschive e cespugliate ed in tutti i terreni incolti, specie nella zona boschiva denominata “Campetto degli Alpini” posta nelle vicinanze del centro abitato di Roccaraso;
  2. il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree a rischio;
  3. il divieto assoluto di accendere fuochi per la pulizia di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive e da terreni cespugliati;
  4. il divieto di accendere barbecue nelle aree non attrezzate, suscettibili di incendio;
  5. il divieto di accesso alle automobili e/o mezzi non autorizzati nelle zone boschive, ad eccezione delle biciclette che possono transitare;
  6. di adottare ogni accorgimento idoneo ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco;
  7. la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti;
  8. al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente ed al Comando Stazione Carabinieri competente è demandato di far osservare scrupolosamente la presente Ordinanza.

Infine,

DISPONE

  • che la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e che ne sia data ampia diffusione su tutto il territorio comunale;
  • l’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati, specie nelle vicinanze delle stradine interne alle zone boschive;
  • la trasmissione della presente agli organi di controllo indicati al punto 8.

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato

Allegati:

Ordinanza n. 24/2020

 

 


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06