Ordinanza n. 38 del 7 ottobre 2020 – DIVIETO AGLI ESERCIZI POSTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DI ROCCARASO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 19:00 DELL’11 OTTOBRE 2020

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.

Data:
7 Ottobre 2020

Ordinanza n. 38 del 7 ottobre 2020 – DIVIETO AGLI ESERCIZI POSTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DI ROCCARASO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 19:00 DELL’11 OTTOBRE 2020

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Ordinanza n. 38 del 07/10/2020
Pubblicazione in Albo Pretorio n. 709

Roccaraso, lì 07/10/2020

Viale degli Alberghi 2/A
Tel. 0864/61921 – Fax. 0864/6192222
E mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it
pec: protocollo.roccaraso@pec.it

Ordinanza n. 38 del 7 ottobre 2020

DIVIETO AGLI ESERCIZI POSTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DI ROCCARASO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 19:00 DELL’11 OTTOBRE 2020

 

IL SINDACO

Premesso che domenica 11 ottobre 2020 la cittadina di Roccaraso ospiterà l’arrivo della 9° tappa del Gito d’Italia 2020 (S. Salvo – Roccaraso), come da deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 30/09/2020 di approvazione dei provvedimenti organizzativi dell’evento;

Che in occasione dell’evento è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità di adottare misure idonee a garantire nella misura massima possibile l’incolumità pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico, secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dalle Autorità di Polizia;

Dato atto che l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17/03/2010, nel definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto “di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all’ulteriore divieto “di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica”, all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione della IX tappa prevista per il prossimo 11 ottobre, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica; in particolare, l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l’incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Atteso che il Tavolo Tecnico del “Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica” nella seduta del 1° ottobre 2020, ha richiesto l’emanazione di una specifica ordinanza volta a limitare la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché il divieto di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda in contenitore di vetro e/o lattina;

Rilevata, pertanto, l’opportunità di adottare misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi;

Ritenuto necessario, per le ragioni e i motivi esposti, disporre, in occasione della manifestazione in oggetto dalle ore 12:00 alle ore 19:00 di domenica 11 ottobre 2020:

  1. il divieto per gli esercizi all’interno del territorio di Roccaraso di somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
  2. il divieto nel territorio del comune di Roccaraso, di introdurre o porre in vendita e/o consumare bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, oltre all’ulteriore divieto di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica”;
  3. il divieto di sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; o arrampicarsi sulle strutture; o danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi; o introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; o introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°; o introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto; o esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo all’itinerario di gara; introdurre e vendere all’interno del territorio di Roccaraso, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica; o accedere e trattenersi lungo il percorso in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Visti:

– il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III “Delle autorizzazioni di polizia” e IV “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;

– la Legge 4 aprile 2007, n. 41 e s.m.i. recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche” ;

– l’art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall’art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125;

– l’art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali ;

Dato atto che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

  1. E’ fatto divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno del territorio di Roccaraso, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
  2. E’ fatto divieto nel medesimo territorio comunale, di introdurre o porre in vendita e/o consumare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5°, oltre all’ulteriore divieto di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica, lungo l’area di passaggio della competizione sportiva;
  3. E’ fatto divieto sostare in prossimità del passaggio di gara, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; o arrampicarsi sulle strutture; o danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi; o introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; o introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°; o introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto; o esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il percorso di gara; introdurre e vendere le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica; o accedere e trattenersi nell’area di competizione in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  4. E’ fatto divieto, sul tutto il territorio comunale, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, l’accensione di fuochi, fatta eccezione delle aree pic-nic debitamente autorizzate e/o appositamente attrezzate;
  5. La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

DISPONE

  • che la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;
  • che la presente ordinanza sia comunicata alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
  • che la presente ordinanza sia comunicata:
  • alla Questura di L’Aquila;
  • alla Prefettura di L’Aquila;
  • al Comando Provinciale dei Carabinieri;
  • al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Roccaraso;
  • al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
  • al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
  • alla ASL1 Abruzzo;
  • al Presidente della Giunta Regionale;
  • al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
  • al Comando Polizia Municipale di Roccaraso.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di L’Aquila entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E’ altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato

Allegati:

Ordinanza n. 38/2020


Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06