Ordinanza n. 50 del 7 Dicembre 2021 – Divieto di transito agli autobus turistici nel centro abitato del Comune di Roccaraso ed in località Aremogna (esclusi gli autobus di linea e quelli autorizzati)
Data:
7 Dicembre 2021
.
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
Ordinanza n. 50 Reg. Ord. |
Roccaraso, lì 07/12/2021 |
Divieto di transito agli autobus turistici nel centro abitato del Comune di Roccaraso ed in località Aremogna (esclusi gli autobus di linea e quelli autorizzati)
IL SINDACO
- Viste le ordinanze che sono state emesse negli ultimi venti anni relative al divieto di transito degli autobus turistici per esigenze di ordine pubblico;
- Considerato che, le possibili avverse condizioni meteorologiche e il notevole numero di autobus turistici presenti durante il periodo invernale, si ripresenteranno i medesimi disagi di ordine pubblico;
- Viste le note annuali emesse per motivi di ordine pubblico dalla Questura di L’Aquila relative ai servizi di sicurezza nel periodo invernale;
- Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
- Visto l’art. 7 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;
- Visto il regolamenti di esecuzione e di attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni;
- Vista la legge n.267/2000;
ORDINA
- con decorrenza immediata e fino al giorno 19//04/2022, il divieto di transito agli autobus turistici nel centro abitato del Comune di Roccaraso ed in località Aremogna e l’apposizione di adeguata segnaletica così come di seguito indicata:
-
- incrocio S.R. 437 – Viale dello Sport;
- Via Roma;
- Via Stazione;
- Passaggio a livello – innesto Viale dei Tigli;
- Bivio SS. 17 Loc. Fonte dell’Eremita;
- Bivio Loc. Portella Strada Comunale “Spataro”;
Sono esclusi da detto divieto gli autobus di linea e gli autobus autorizzati.
La presente revoca tutte le precedenti ordinanze in merito.
L’ufficio Tecnico-manutentivo provvederà al regolare posizionamento della relativa segnaletica.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della strada.
L’esecuzione della presente ordinanza è demandata ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti previsti dall’art.12 del codice della strada.
Ai sensi degli artt.3,quarto comma, e 5 quinto comma della legge 7 agosto ,n. 241 avverte: responsabile del procedimento è l’Agente di Polizia Municipale Gino Di Clemente;
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila o in via alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni; in relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.lgs.n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso all’apposizione della segnaletica, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. 495/92.
Roccaraso, lì 7 Dicembre 2021
Il Sindaco
Dott. Francesco Di Donato
–
Allegati:
Ultimo aggiornamento
7 Dicembre 2021, 13:55