Ordinanza Pulitura Aree
– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ord.
Data:
6 Giugno 2017
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
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Ord. n. 28 del 6/6/2017 |
Ordinanza Comunale |
ORDINANZA PULITURA AREE
IL SINDACO
Premesso:
Che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all’interno che all’esterno del centro abitato di Roccaraso e della Frazione di Pietransieri, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell’erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di varie:
- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso dì precipitazioni atmosferiche;
- stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all’interno che all’esterno dei centri abitati,per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell’erba ed eventuali potature delle essenze arboree, nonché abbandono di materiale edile;
Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.
Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.
Ritenuto che nell’ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell’ambiente.
Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti e animali.
Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l’incolumità pubblica.
Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubblicale e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.
Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.
Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.
Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992).
Visto il D. Lvo n. 112198-, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57
Visto l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.
Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
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ORDINA
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a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:
- taglio della vegetazione incolta
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
- è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per rincolumità e rigiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
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DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a tali organi di controllo: Al Comando della Polizia Locale; Al Comando Carabinieri; Al Corpo Carabinieri/Forestale dello Stato; Al Comando Vigili del Fuoco.
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Roccaraso, 06 Giugno 2017
Il Sindaco
Dott. Francesco Di Donato
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Allegati:
– Ordinanza n. 28 del 6/6/2017 – Pulitura Aree
Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 14:09