Sospensione CANTIERI EDILI non essenziali dal 23 marzo al 03 aprile 2020 (D.P.C.M. 22 marzo 2020)

– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) Il Comune Informa Roccaraso, lì 24/03/2020 Settore III – Area Tecnica Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.

Data:
24 Marzo 2020

Sospensione CANTIERI EDILI non essenziali dal 23 marzo al 03 aprile 2020 (D.P.C.M. 22 marzo 2020)

COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)

Il Comune Informa

Roccaraso, lì 24/03/2020

Settore III – Area Tecnica
Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.PP., Patrimonio e Tecnico Manutentivo

Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222
PEC: protocollo.roccaraso@pec.it
E-mail: paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it

Sospensione CANTIERI EDILI non essenziali dal 23 marzo al 03 aprile 2020 (D.P.C.M. 22 marzo 2020)

Gentilissimi tutti,

con la presente, con riferimento a quanto in oggetto, ritengo quanto mai utile e doveroso portare alla Vostra attenzione le misure previste dal DPCM del 22 marzo 2020, n. 18, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 22/03/2020, con il quale il Governo ha deciso di arrestare una serie di attività economiche «non necessarie», con valenza da oggi 23 marzo e fino al 03 aprile 2020, salvo diverse future disposizioni.

Dette misure hanno effetti diretti sui CANTIERI EDILI, soprattutto su quelli dei PRIVATI.

Per individuare le singole attività che potranno proseguire è stato scelto il criterio della classificazione Ateco, che, per quanto riguarda l’edilizia e le costruzioni prevede tre grandi gruppi: costruzione di edifici (codice 41), edilizia civile (codice 42) e lavori specializzati (43), con relative specifiche attività per ciascuno dei tre macro gruppi.

In base al Dpcm 22/03/2020, le sole attività che potranno proseguire in campo edilizio sono:

  • Codice 42 Ingegneria civile;
  • Codice 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione.

Più in dettaglio, il Codice 42 (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1), della Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e della Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9) e, quindi, in buona sostanza, trattasi di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Per quanto riguarda, invece, le attività indicate con il Codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie Installazione di impianti elettrici (43.21), Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (43.22) e Altri lavori di costruzione e installazione (43.29). Trattasi, in buona sostanza, di interventi di manutenzione degli impianti.

Restano escluse dall’elenco e, quindi, valutate come attività economiche «non necessarie», tutte quelle attività nel campo delle costruzioni riferite agli altri codici ATECO.

Nel dettaglio, sono sospese (con stop da oggi 23 marzo e fino al 03 aprile 2020) le seguenti attività:

  • Codice 41 Costruzione di edifici, ed in particolare le attività di Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali (41.20);
  • Codice 43 Lavori di costruzione specializzati (ad esclusione di quelli 43.2 consentiti) e, a titolo esplicativo:
    • Codice 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile;
    • Codice 43.3 Completamento e finitura di edifici;
    • Codice 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione.

Appare quindi molto chiaro che, sulla scorta del DPCM del 22 marzo 2020, al fine di contrastare la diffusione della pandemia Covid19, in tutta Italia sono stati SOSPESI TUTTI I CANTIERI EDILI, SPECIE QUELLI AFFERENTI ALL’EDILIZIA PRIVATA, con la sola esclusione di quelli di cui ai Codici Ateco 42 (opere di ingegneria civile per costruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità quali strade, ferrovie ed opere di ingegneria civile) e 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione), intendendo quindi di voler consentire la continuazione solo in caso di opere di pubbliche e di pubblica utilità nel campo dell’ingegneria civile e delle opere di manutenzione degli impianti di edifici.

Certo dell’applicazione rigorosa dei succitati obblighi normativi, specie da parte dei tecnici impegnati nella direzione dei lavori dei cantieri edili, che impone, in capo a questi ultimi, l’emissione di apposito idoneo verbale di sospensione immediata e fino al 03 aprile 2020 degli interventi che non siano tra quelli valutati come essenziali dal DPCM.

Fiducioso della Vostra collaborazione e comprensione, Vi saluto cordialmente.

 

#andràtuttobene

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA

Arch. Paolo Di Guglielmo


Allegati:

Sospensione Cantieri Edili non essenziali


 

Ultimo aggiornamento

6 Aprile 2021, 14:06