Sospensione dei lavori nei Civici Cimiteri (festività dei giorni 1 e 2 Novembre 2017)
– COMUNE DI ROCCARASO (Provincia di L’AQUILA) – Ordinanza n.
Data:
26 Ottobre 2017
COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
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Ordinanza n. 61 |
Roccaraso, lì 26/10/2017 |
SOSPENSIONE DEI LAVORI NEI CIVICI CIMITERI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
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IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 18 del 12.04.1983 e s.m.i.
RENDE NOTO
Considerate le imminenti festività di Ognissanti e delle Commemorazione dei defunti che richiamano nei Civici Cimiteri del Capoluogo e di Pietransieri un notevole afflusso di visitatori e credenti;
Ravvisata la necessità di vietare all’interno delle aree cimiteriali, contestualmente alle citate ricorrenze, attività incompatibili o comunque poco consone con il culto dei morti, quali le attività edilizie-funerarie o le occupazioni di spazi con materiali di cantiere, a garanzia delle stesse condizioni di sicurezza dei frequentatori di detti luoghi di culto;
Ravvisata conseguentemente la necessità e l’urgenza inderogabile di provvedere in merito;
Visti:
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 50, comma 5, 5 come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- la Legge dd. 24.11.1981 n. 689;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Legge 07.08.1990, n. 241;
ORDINA
- il divieto di introdurre materiali e di eseguire qualsiasi lavoro all’interno dei Civici Cimiteri del Capoluogo e di Pietransieri nelle giornate comprese tra Lunedì 30 ottobre e Domenica 05 novembre 2017.
– - la sospensione di eventuali lavori in corso ed il completo riordino dei luoghi interessati prima di Lunedì 30 ottobre 2017.
Inoltre,
AVVERTE
- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l’Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni;
- che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199).
RENDE NOTO
- che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della sua natura precettiva;
- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge.
Infine,
DISPONE
- la pubblicazione della presente all’Albo pretorio on-line del Comune di Roccaraso;
- l’affissione della presente ordinanza all’ingresso dei Cimiteri Comunali, in luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati;
- la trasmissione della presente all’Ufficio di Polizia Municipale, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto, mediante invio all’email poliziamunicipale@comune.roccaraso.aq.it;
- la trasmissione all’Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia, mediante invio all’email paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it, al fine di informare i titolari di titoli abilitativi per lavori da eseguirsi presso i Cimiteri Comunali (PdC, Scia, Cila, Cil), dell’emissione di detta ordinanza.
Roccaraso, lì 26 Ottobre 2017—
IL SINDACO
Francesco Di Donato
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Allegati:
– ORDINANZA N. 61 del 26-10-2017.pdf
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Ultimo aggiornamento
6 Aprile 2021, 14:09